Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico, in greco: ἄσυλον[1]) è un'antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo paese d'origine può essere protetta da un'altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo).
Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da Egiziani, Greci,Romani ed Ebrei. Tutti gli stati, in qualsiasi epoca, hanno offerto protezione e immunità a stranieri perseguitati.
Il Regolamento Dublino II (Regolamento CE n. 343/2003), che ha sostituito fra gli stati membri dell'Unione Europea la preesistente Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, garantisce a ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo (il problema dei cosiddetti "rifugiati in orbita"). Il Regolamento mira, al contempo, a evitare che i richiedenti asilo godano di una libertà troppo ampia nella individuazione del Paese europeo al quale rivolgere la propria domanda di asilo (cosiddetto "asylum shopping").
I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo.
Il Regolamento contempla tuttavia anche alcune specifiche regole di competenza volte a salvaguardare l'unità familiare dei richiedenti asilo. In particolare, se un familiare del richiedente asilo ha a sua volta già presentato in uno Stato membro una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora presa una decisione, oppure risiede in detto Stato membro come rifugiato già riconosciuto, lo Stato membro in questione è competente anche per l’esame della domanda d'asilo di tale familiare, sempre che l'interessato lo desideri.
Inoltre, se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, l'esame della sua domanda di asilo compete allo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore e, in mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo.
Inoltre, è previsto che qualsiasi Stato membro, anche quando non è competente in applicazione dei criteri vincolanti definiti dal regolamento, può comunque accettare di esaminare una domanda d’asilo per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali, a condizione che le persone interessate vi acconsentano.
Infine, ciascuno Stato membro ha comunque il diritto sovrano di esaminare una domanda d'asilo che gli sia stata rivolta da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento.